Riservatezza delle informazioni

Riservatezza

Per fornire alla clientela tutte le informazioni, ecco alcune norme fondamentali che regolano l'attività bancaria e finanziaria del Principato di Monaco in materia di riservatezza e di lotta contro il riciclaggio di denaro, le attività criminali organizzate e il terrorismo.

1. Riservatezza delle informazioni raccolte dalle banche e dalle società di gestione del portafoglio.

I dirigenti e il personale delle banche presenti nel Principato sono tenuti al segreto professionale. Il mancato rispetto di questo segreto è sanzionato dalle pene previste all’articolo 308 del Codice penale.

Il segreto professionale applicato alle banche ha l’obiettivo di garantire il buon funzionamento del settore bancario, che si basa sulla fiducia dei clienti e consente di proteggere gli interessi degli stessi.

Gli istituti di credito sono indotti, nelle loro relazioni con i depositanti e i mutuatari, a raccogliere informazioni varie sulla loro situazione patrimoniale, i loro affari e la loro vita privata.

Sono coperte dal segreto le informazioni relative alle transazioni, in particolare relative alla gestione del patrimonio, effettuate dai clienti delle banche, all’esistenza, al funzionamento e al saldo dei conti bancari. Le società di gestione del portafoglio sono soggette, nei confronti della loro clientela, alle stesse regole delle banche in materia di segreto professionale.

Come in tutti i paesi dove esiste un sistema finanziario organizzato, il segreto professionale non è tuttavia invocabile nei confronti degli Organismi di sorveglianza del sistema bancario monegasco, anch’essi tenuti al segreto professionale, né presso le autorità giudiziarie monegasche che agiscono nell’ambito di una procedura penale.

Tranne in questi casi, il segreto professionale non può essere sospeso tranne per le persone fiscalmente domiciliate in Francia, in virtù della convenzione fiscale franco-monegasca del 1963.

Dal 1993 l’autorità monegasca di protezione dei dati personali è la Commissione di Controllo delle Informazioni Nominative. Si tratta di un’Autorità Amministrativa Indipendente istituita dalla legge n° 1.165 del 23 dicembre 1993, modificata. Dispone di poteri propri come raccomandazioni, decisioni, proposte di regolamentazione, avvertimenti o diffide. Agisce “in nome dello Stato” e gli sono delegate alcune competenze amministrative.

La CCIN si occupa di garantire il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone in un campo specifico: l’uso delle loro informazioni personali.

Quest’organismo controlla quindi che l’uso informatico dei dati ottenuti non arrechi danni alla vita privata degli interessati, alla loro libertà di muoversi, alla loro libertà di coscienza, …

2. Lotta contro il riciclaggio di denaro

Lotta contro il riciclaggio di denaro

Il Principato di Monaco porta avanti da molto tempo una politica attiva di lotta contro le attività criminali organizzate, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

A questo scopo i testi di legge (leggi, ordinanze sovrane e decreti ministeriali) sono regolarmente rafforzati e sono stati, molte volte, valutati favorevolmente dagli organismi internazionali competenti :

G.A.F.I. (Gruppo d’Azione Finanziaria sul riciclaggio di capitali)
MONEYVAL (Consiglio d’Europa)
F.M.I. (Fondo Monetario Internazionale)

Inoltre il Principato negli ultimi anni ha ampliato notevolmente i mezzi umani e materiali della sua Financial Intelligence Unit, il SICCFIN (Servizio d’Informazione e di Controllo sui Circuiti Finanziari), che ha contratto accordi con altre 24 F.I.U. e fa parte del gruppo EGMONT che riunisce le F.I.U. di 110 paesi.

Una delle principali direttive emanate da S.A.S. il Principe Sovrano in occasione della sua investitura è stata peraltro l’intenzione di fare della piazza finanziaria monegasca un luogo importante della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

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